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Redazione Informatitalia
Di Marco Franco - finanza.excite.it
Un nuovo sistema entrerà in vigore a partire dal 1 luglio 2014 per il pagamento del ticket sanitario, in tutte le regioni italiane.
In seguito all’approvazione della riforma in materia di certificazione dei redditi e di esenzioni a favore delle famiglie rientranti nelle fasce più basse, entro e non oltre il 30 giugno 2014 tutti gli interessati dovranno regolarizzare la propria posizione rispetto al sistema Tessera Sanitaria, qualora la categoria assegnata non corrisponda a quella effettiva e vi siano incongurenze da segnalare, pena l’assegnazione alla fascia più alta.
Se fino al 2013 era richiesta o l’autocertificazione al momento della prenotazione o in alternativa l’attestazione del medico prescrittore, d’ora in poi sarà la ricetta ad includere automaticamente i dati relativi alla condizione reddituale dell’assistito, facendo fede ai fini dell’eventuale pagamento del ticket.
Nel caso in cui dall’anagrafe TS non compaiano gli estremi del soggetto richiedente, scatterà l’assegnazione allo scalino più alto con la conseguenza dell’obbligo di versare la cifra intera dei ticket ad ogni esame o prestazione nell’anno in corso. Presso gli sportelli Cup delle Asl/Usl o tramite posta elettronica certificata e Fax dell’azienda sanitaria del territorio, a tal fine, sarà possibile provvedere all’autocertificazione del reddito per attestare, con un modulo ad hoc, il diritto all’esenzione totale o parziale.
(Agenzia delle Entrate, chiarimenti e info sul modello 730/2014)
Importante, nella prima fase di entrata in funzione della nuova disciplina, sarà l’opera di informazione che le Usl e le Asl delle varie regioni italiane alle prese con la modifica in questione dovranno garantire alla cittadinanza: gli stessi dirigenti sanitari locali hanno raccomandato agli interessati di rivolgersi ai numeri telefonici delle strutture territoriali per ottenere chiarimenti sulla inclusione o meno negli elenchi della TS, condizione fondamentale per l’esenzione o il pagamento ridotto dei ticket.
Fonte: finanza.excite.it
Di seguito vi proponiamo un altro articolo, che illustra anche le fasce di reddito; se non ritenete sufficientemente esaustive le spiegazioni fornite, fate una ricerca sui motori digitando "ticket esenzioni 1 luglio"
Ticket, dal 1 luglio si cambia: ATTENZIONE: “Si paga di più se non si chiama”. Ecco come fare e le nuove normative per essere esenti
Dal 1 luglio non vale più l'autocertificazione sulla ricetta: la fascia sarà assegnata automaticamente. Importante verificare se si è registrati chiamando l’Usl di competenza
Cambiano le regole per il pagamento del ticket e le Usl o Asl ( non in tutte le regioni c’è stato il cambio dell’acronimo) raccomandano a tutti i cittadini di telefonare per verificare e autocertificare la fascia di reddito negli elenchi della tessera sanitaria. Il nuovo sistema dematerializzato della sanità, che introduce anche la prescrizione farmaceutica digitale, infatti, comporta nuove procedure e le Usl spiegano tutto quello che devono sapere e fare i cittadini entro e non oltre il 30 giugno per non avere problemi legati a pagamento di ticket in base alla fascia di reddito.
COSA CAMBIA: Attualmente il pagamento del ticket (di compartecipazione alla spesa dei farmaci e delle visite) può avvenire sia tramite attestazione della fascia di reddito da parte del medico prescrittore (che la rileva dal Sistema TS – Tessera Sanitaria), sia con autocertificazione dell’assistito al momento della prenotazione, ma dal primo luglio le cose cambieranno e la fascia di reddito di appartenenza (attribuita dal Ministero delle Finanze sulla base della dichiarazione dei redditi) comparirà in automatico sulla ricetta senza possibilità di modifica o inserimento ex-novo da parte del medico prescrittore o del farmacista.
I RISCHI: E’ importante sapere che per varie motivazioni di ordine sia fiscale che informatico, alcuni assistiti potrebbero non risultare presenti nel Sistema TS (per esempio potrebbero non essere presenti i lavoratori dipendenti che hanno solo il Cud e non hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi), oppure potrebbero essere presenti con una fascia di reddito non corrispondente a quella dichiarata. Ma l’assenza dal Sistema TS dopo il 1° luglio comporterà una attribuzione automatica alla fascia più alta (con pagamento intero del ticket) e inoltre, sempre dopo il 1° luglio, l’autocertificazione della fascia di reddito da parte dell’assistito non potrà più essere fatta al medico stesso contemporaneamente alla prescrizione/ricettazione, ma potrà avvenire solo presso gli sportelli Cup, oppure on line (Pec, e-mail) o fax della azienda Usl di appartenenza, mediante la compilazione e invio di un apposito modulo regionale.
CHIAMARE SUBITO: E’ quindi importante – comunica la Usl al quotidiano Umbria24– che i cittadini si informino subito, e comunque entro e non oltre il 30 giugno, della propria presenza nell’anagrafe del Sistema TS e nel caso di assenza o di errata attribuzione della fascia di reddito è importante autocertificarsi tempestivamente. Si possono ottenere informazioni sulla presenza o meno nel sistema TS ed eventuale supporto per l’autocertificazione chiamando l’Usl di competenza, preferibilmente nelle ore pomeridiane per abbreviare l’attesa. Informazioni dettagliate e moduli sul sito. Una volta inviata l’autocertificazione, l’Azienda Usl di appartenenza iscriverà il cittadino nel Sistema TS o ne correggerà la posizione e rilascerà il certificato relativo alla fascia di reddito dichiarata.
INFO: Il calcolo per stabilire la fascia di reddito deve essere fatto sulla base delle informazioni che si trovano in calce al modello di autocertificazione o di autocertificazione per variazione di fascia (modello 4 e modello 5). Le informazioni nel Sistema TS relative alla fascia di reddito e all’eventuale diritto all’esenzione vengono aggiornate al 31 marzo di ogni anno, il certificato rilasciato dalle Aziende USL ai cittadini aventi diritto avrà validità dal momento del rilascio fino al 31 marzo dell’anno successivo. Non dovranno presentare l’autocertificazione gli esenti totali per reddito, né chi fa parte di un nucleo familiare con reddito complessivo superiore a 100mila euro in quanto tenuto al pagamento del ticket nella quota massima.
A CHI SI RIVOLGE A tutti gli assistiti, eccetto gli esenti per reddito* (che hanno già fatto l’autocertificazione) e i cittadini in fascia di reddito superiore a 100mila euro.
SONO ESENTI PER REDDITO I SEGUENTI SOGGETTI:
* E01 Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a euro 36.151,98.
* E02 Disoccupati – e loro familiari a carico – con reddito familiare inferiore a euro 8.263,31, incrementato a euro 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico.
* E03 Titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico.
* E04 Titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni – e loro familiari a carico – con reddito familiare inferiore a euro 8.263,31, incrementato a euro 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico.
Si riepilogano di seguito le fasce di reddito e le relative codifiche che devono comparire sulla ricetta per l’applicazione delle quote di compartecipazione:
Fonte: retenews24.it