lunedì 29 settembre 2014

Sospensione Cartella Esattoriale Equitalia, la procedura

Fortunatamente ora le cose sono cambiate! Ora puoi decidere arbitrariamente di sospendere il pagamento della Cartella Esattoriale Equitalia presentando una valida motivazione.
Grazie alle novità introdotte dall’ultima legge di stabilità 2013, è possibile procedere alla sospensione della cartella esattoriale. L’Ifel, l’Istituto per la finanza e l’economia locale, con una nota del 4 febbraio scorso è intervenuta sulla  disciplina relativa alla sospensione della riscossione coattiva presso soggetti abilitati alla riscossione di entrate per conto di terzi.
Con l’ultima legge di stabilità 2013, il legislatore ha disciplinato normativamente il procedimento di sospensione immediata della attività di riscossione in caso di presentazione di una dichiarazione motivata del debitore.
Opposizione Cartella Esattoriale, le motivazioni
Le motivazioni per le quali è possibile chiedere la sospensione della Cartella esattoriale sono le seguenti:
  • prescrizione o decadenza del credito, prima della formazione del ruolo;
  • provvedimento di sgravio emesso dall’ ente creditore;
  • sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale
  • sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
  • un pagamento effettuato, prima della formazione del ruolo,
  • qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito.
Opposizione Cartella Esattoriale, quando presentare la dichiarazione
Grazie a una delle condizioni suddette, il contribuente potrà ricorrere alla sospensione della cartella esattoriale, presentando al concessionario per la riscossione, anche in via telematica, una dichiarazione entro 90 giorni dalla ricezione del primo atto di riscossione utile che si contesta (cartella di pagamento e/o atto della procedura cautelare o esecutiva), accompagnata dalla documentazione che giustifica la richiesta (es. ricevuta di pagamento, provvedimento di sgravio, sentenza etc) e da un documento di riconoscimento.
Cartella Esattoriale, procedura di sospensione
Qualora dopo 220 giorni dalla presentazione della domanda di sospensione della cartella Equitalia, l’ente creditore non dovesse inviare le comunicazioni descritte sopra, le somme contestate vengono annullate di diritto. L’Agente della riscossione precisa che nel caso in cui il contribuente produca documentazione falsa penale, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.
Saranno gli enti creditori, titolari delle somme richieste, a verificare la regolarità della documentazione fornita dal contribuente e comunicare l’esito, positivo o negativo, delle verifiche sia al cittadino sia a Equitalia, inviando l’eventuale provvedimento di sospensione/sgravio/annullamento del debito. In caso di documentazione non idonea, l’ente informerà Equitalia per la ripresa dell’attività di riscossione
Dove trovare il modello di presentazione per la sospensione della  Cartella Esattoriale?
Il modello di dichiarazione è disponibile presso gli sportelli di Equitalia. Per scaricare il modello on-line basta cliccare sul sito Equitalia.
Come inviare la documentazione?
La domanda può essere presentata agli sportelli di Equitalia, inviata via fax o via email agli indirizzi indicati nel modello, tramite raccomandata  oppure online
Attenzione: restano valide le dichiarazioni già presentate a Equitalia prima delle nuove disposizioni introdotte con la legge di Stabilità 2013 attraverso il modello dell’ex direttiva n.10/2010.

Fonte: giacinto.org

Tratto da: http://www.nocensura.com/2014/09/sospensione-cartella-equitaliaecco.html

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