di Marco Avv. Mori
Con questo vergognoso tweet Laura Boldrini, paladina della dittatura finanziaria UE, si è pubblicamente permessa di chiedere cessioni di sovranità contro le resistenze popolari.
Ribadisco per l’ennesima volta che la cessione di sovranità, costituzionalmente vietata ex art. 1 e 11 Cost., comporta la cancellazione della personalità giuridica dello Stato e costituisce un atto ostile contro di esso perseguibile ex art. 243 c.p. Invito dunque i Magistrati a procedere per istigazione a delinquere contro questa persona.
Non possiamo più stare a guardare innanzi ad un’autentica orgia di dichiarazioni contro lo Stato ed i popoli.
Pertanto ecco a Vostra disposizione la denuncia penale contro il Presidente della Camera, Laura Boldrini, da scaricare, compilare con i vostri dati e poi depositare presso le forze dell’ordine o la Procura a voi più comoda:
SCARICA LA DENUNCIA: Denuncia Boldrini
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IN DIRITTO (tratto dalla denuncia scaricabile)
La sovranità, come noto a tutti, in base alla nostra Costituzione appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della stessa (Art. 1 Cost.).
Il concetto di sovranità popolare non è compatibile con la cessione a terzi della medesima. Sul punto sussistono i limiti (o contro limiti) di cui all’art. 11 Cost. ovvero: “La Repubblica consente in condizioni di parità con gli altri Stati alle LIMITAZIONI di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra i popoli”.
Orbene la Repubblica, e’ immediatamente evidente dal contenuto letterale dell’articolo,consente semplicemente alle limitazioni di sovranità e giammai permette le pur invocate cessione. Lapalissiano infatti che cedere è cosa ben diversa dal limitare.
Limitare significa chiaramente omettere di esercitare una prerogativa sovrana, contenere il proprio potere. Limitare dunque non implica mai la consegna permanente e definitiva a terzi della gestione di questo potere.
Un esempio per facilitare la comprensione del lettore meno avvezzo a tematiche proprie del diritto costituzionale.
Pensiamo all’eliminazione delle frontiere. Se permetto a persone provenienti da uno Stato con cui ho stipulato un trattato di varcare, senza limiti, il confine nazionale compio pacificamente una mera limitazione di sovranità. Al contrario, se invece decidessi di far controllare questo confine da un ordinamento esterno demandando ad esso ogni relativa decisione, compirei una cessione.
La cessione è dunque la perdita definitiva di una prerogativa sovrana nazionale in favore di un ordinamento esterno, ovvero proprio ciò che è avvenuto in particolare in materia di sovranità monetaria ed economica con la stipula dei Trattati UE.
La Sig.ra Laura Boldrini ha chiesto che sia compiuto un atto contrario alla Costituzione che riserva la sovranità al popolo italiano e non ad organismi sovranazionali.
Ma vi è di più.
A totale riprova della fondatezza giuridica della tesi dello scrivente basta considerare che, anche per le semplici limitazioni di sovranità, la Costituzione pone comunque due ulteriori contro limiti ovvero quello delle condizioni di parità tra le nazioni e quello fondamentale della limitazione finalizzata alla pace e alla giustizia tra i popoli.
Trattasi di un chiaro vincolo di scopo assolutamente non menzionato dal Presidente della Camera nel proprio “tweet” laddove non fa riferimento alla pace tra le Nazioni ma unicamente alla necessità di battere “populismo” e “disgregazione”, così dimenticandosi anche dell’art. 5 Cost. che prevede, al contrario, l’obbligo in capo alla Repubblica di riconoscere le autonomie locali e promuovere il più ampio decentramento amministrativo.
Uniti nelle differenze e rispettosi del prossimo. Solo così si arriva alla pace ed alla giustizia tra le nazioni.
Per un approfondimento sul tema del citato vincolo di scopo è sufficiente la piana lettura dei lavori dell’assemblea costituente che, come noto, costituisce e rappresenta quella che si può definire l’interpretazione autentica della Costituzione.
Ebbene nessun dubbio può esservi circa il fatto che la limitazione della sovranità è stata concepita solo in riferimento al vincolo di scopo della pace della giustizia tra le nazioni, la lettura dei lavori della seduta del 24 marzo 1947 è oltremodo eloquente sul punto.
Dunque non solo non è possibile cedere la sovranità ma addirittura non è possibile anche solo limitarla per scopi diversi dalla pace e dalla giustizia.
Rammentiamo poi che i principi fondamentali della Costituzione, tra cui rientra certamente l’art. 11 Cost. non sono emendabili e prevalgono sul diritto internazionale come confermato anche dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 238/14: “Non v’è dubbio, infatti, ed è stato confermato a più riprese da questa Corte, che i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili della persona costituiscano un «limite all’ingresso […] delle norme internazionali generalmente riconosciute alle quali l’ordinamento giuridico italiano si conforma secondo l’art. 10, primo comma della Costituzione» (sentenze n. 48 del 1979 e n. 73 del 2001) ed operino quali “controlimiti” all’ingresso delle norme dell’Unione europea (ex plurimis: sentenze n. 183 del 1973, n.170 del 1984, n. 232 del 1989, n. 168 del 1991, n. 284 del 2007), oltre che come limiti all’ingresso delle norme di esecuzione dei Patti Lateranensi e del Concordato (sentenze n. 18 del 1982, n. 32, n. 31 e n. 30 del 1971). Essi rappresentano, in altri termini, gli elementi identificativi ed irrinunciabili dell’ordinamento costituzionale, per ciò stesso sottratti anche alla revisione costituzionale (artt. 138 e 139 Cost.: così nella sentenza n. 1146 del 1988)”.
Ed ancora, confermando anche il concetto di limitazione fatto proprio dallo scrivente, la Corte afferma: “Anche in una prospettiva di realizzazione dell’obiettivo del mantenimento di buoni rapporti internazionali, ispirati ai principi di pace e giustizia, in vista dei quali l’Italia consente a limitazioni di sovranità (art. 11 Cost.), il limite che segna l’apertura dell’ordinamento italiano all’ordinamento internazionale e sovranazionale (artt. 10 ed 11 Cost.) è costituito, come questa Corte ha ripetutamente affermato (con riguardo all’art. 11 Cost.: sentenze n. 284 del 2007, n. 168 del 1991, n. 232 del 1989, n. 170 del 1984, n. 183 del 1973; con riguardo all’art. 10, primo comma, Cost.: sentenze n. 73 del 2001, n. 15 del 1996 e n. 48 del 1979; anche sentenza n. 349 del 2007), dal rispetto dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili dell’uomo, elementi identificativi dell’ordinamento costituzionale”.
Pertanto chiarito che la cessione di sovranità è un fatto costituzionalmente illecito occorre appurare se la fattispecie sia tutelata anche sotto il profilo penale.
La risposta, ad avviso di chi scrive, è affermativa.
Il bene tutelato nè quello della personalità giuridica dello Stato con espresso riferimento al Titolo I del Libro II del codice penale “Dei delitti contro la personalità dello Stato” ed in particolare al Capo I: “Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato”.
Che cos’è la personalità internazionale dello Stato? Ovviamente la sua potestà d’imperio, il diritto all’esercizio della capacità giuridica, ovvero il diritto all’esercizio indipendente della sua sovranità in condizioni di reciprocità con le altre nazioni e gli altri popoli.
Sovranità che poi, in definitiva, viene esercitata dal popolo (almeno dovrebbe!) per il tramite del diritto di voto.
L’art. 241 c.p. ante riforma del 2006 (L. n. 85) puniva proprio chi avesse compiuto atti diretti ed idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero ovvero a menomare l’indipendenza o l’unità dello Stato.
Tale norma rendeva pacificamente perseguibile la cessione di sovranità nazionale e la sua conseguente menomazione dell’indipendenza dello Stato.
In vigenza della previgente formulazione della norma chiedere di cedere sovranità avrebbe costituito istigazione a delinquere.
In claris non fit interpretatio.
Dopo la riforma del 2006 il reato invece si consuma se si è in presenza del “quid pluris” della menomazione della sovranità (ovviamente fuori dai limiti costituzionali) compiuta mediante atti violenti.
La violenza, tuttavia, non si verifica unicamente con l’uso della forza.
La giurisprudenza, infatti, è assolutamente unanime e consolidata sull’interpretazione ampia del concetto di violenza che non comprende unicamente l’atto fisico dell’agente.
La violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione, potendo consistere anche in una violenza “impropria”, che si attua attraverso l’uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione.
Orbene, parlare, come fatto dalla Boldrini, di necessità di raggiungere il traguardo della cessione della sovranità nonostante le resistenze (dunque è edotta di una contraria volontà popolare) implica, ad avviso di chi scrive, il richiedere una qualche forma di coercizione, quantomeno psicologica.
Viene dunque immediatamente alla memoria il discorso in cui Monti parlò proprio dell’austerità come leva per ottenere la cessione della sovranità nazionale: “Io ho una distorsione che riguarda l’Europa ed è una distorsione positiva, anche l’Europa, non dobbiamo sorprenderci che l’Europa abbia bisogno di crisi e di GRAVI crisi per fare passi avanti.
I passi avanti dell’Europa sono per definizione cessioni di parti delle sovranità nazionali a un livello comunitario . E’ chiaro che il potere politico, ma anche il senso di appartenenza dei cittadini, ad una collettività nazionale possono essere pronti a queste cessioni solo quando il costo politico e psicologico di non farle diventa superiore al costo del farle perché c’è una crisi in atto visibile conclamata. Certamente occorrono delle autorità di enforcement (n.d.s. Costrizione traducendo in Italiano) rispettate che si facciano rispettare che siano indipendenti e che abbiano risorse e mezzi adeguati oggi abbiamo in Europa troppi Governi che si dicono liberali e che come prima cosa hanno cercato di attenuare la portata la capacità di azione le risorse l’indipendenza delle autorità che si sposano necessariamente al mercato in un’economia anche solo liberale”.
Tuttavia anche non aderendo a tale interpretazione, e considerando impossibile collegare la frase della Boldrini ad un’istigazione a compiere il reato di cui all’art. 241 c.p., altrettanto non si potrà dire in riferimento alla istigazione al delitto di cui all’art. 243 c.p.
Come detto l’ordinamento democratico della Repubblica Italiana si basa ovviamente sulla nostra Costituzione che all’articolo 1 attribuisce espressamente la sovranità al popolo.
Tale passaggio costituisce l’essenza di una democrazia nel senso proprio del termine.
Un atto d’intelligenza (dunque letteralmente un accordo) con lo straniero che comporta la sottrazione della sovranità e dell’indipendenza nazionale in violazione degli artt. 1 e 11 Cost. deve necessariamente qualificarsi come “atto ostile” a quel bene giuridico che si può definire personalità dello Stato Italiano.
Non vi è infatti azione più ostile nei confronti di una nazione che quella diretta a cancellarne la sovranità o a menomarne l’indipendenza.
Ogni evento bellico è per sua definizione il tentativo di sottomettere un altro Stato menomandone proprio la sua sovranità e la sua indipendenza.
Oggi la compromissione dell’indipendenza e della sovranità nazionale non avviene dunque con i carri armati ma con i Trattati.
La cessione di sovranità dell’Italia in favore dell’Europa rappresenta indiscutibilmente la fine dell’Italia quale nazione libera ed indipendente, ciò è esattamente quello che accadrebbe in caso di occupazione militare del paese.
Siamo in presenza di un atto oggettivamente ostile alla personalità dello Stato e ciò a prescindere delle tesi politiche di ciascuno.
Laddove la cessione della sovranità avviene oltre i limiti del dettato Costituzionale, anche se si è in assenza di violenza, ricorre la piena punibilità ex art. 243 c.p. Atto ostile è pertanto semplicemente ciò che contrasta con la personalità dello Stato.
Se si parla di interessi nazionali la valutazione dovrà quindi essere esclusivamente giuridica e non di mera opportunità. Anche se si ritenesse che la cancellazione dell’Italia come Stato possa essere atto compiuto nell’interesse del popolo italiano stesso ciò non toglierebbe la qualifica di atto ostile ad un trattato che disponga suddetta incostituzionale cancellazione.
In merito all’elemento psicologico, come si diceva in premessa si lascia la determinazione all’Ill.ma Procura adita.
Si precisa solamente che per la consumazione del reato non rileva che il soggetto agente voglia il male della popolazione italiana ma unicamente che il soggetto agente abbia il dolo specifico di istigare compiere un atto ostile alla sopravvivenza della nazione Italia quale entità indipendente e sovrana dotata di propria personalità giuridica.
Nel caso di specie tale atto è la richiesta a vincere le resistenze alla cessione.
Infine si rammenta che l’eventuale assenza di piena conoscenza, in capo alla Sig.ra Boldrini, di norme di legge, sia costituzionali che penali, non può costituire un’esimente ex art. 5 c.p.
Fonte: Salviamo gli Italiani